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Imposta di Soggiorno

pianificazione viaggi

L'imposta di soggiorno è una imposta comunale pagata dai turisti per notte in strutture ricettive. L'importo varia e finanzia servizi locali e turistici.

Cosa è l'Imposta di Soggiorno

L'imposta di soggiorno, è un tributo locale, dovuto dai soggetti che soggiornano (o pernottano) in una struttura ricettiva che sia Albergo/Hotel, Bed and Breakfast, Casa Vacanza, Appartamento Ammobiliato,  Imbarcazioni in sosta nel Porto, Affittacamere, Residence, Camping, ecc.. che si trovano in un Comune in cui tale imposta è stata istituita.

Ai sensi dell’art.4 co.1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni  nonché  i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località  turistiche  o  città d'arte possono istituire,  con  deliberazione  del  consiglio, un'imposta di soggiorno a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,  da  applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al  prezzo,  sino  a  5 euro per notte di soggiorno”

Il  gettito derivante  dall’imposta di soggiorno ai sensi “è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”

Il  Comune di Tropea con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 20/08/2012  ed ss.mm.ii. ha istituito  a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tropea. (Modificato con deliberazioni  del Cosiglio Comunale n.65 del 27/10/2021 e n.44 del 31/07/2023)

Attualmente Il software di gestione dell'imposta  StayTour è fornito dalla società specializzata in imposta di soggiorno Hyksos srl (Per INFO E PROCEDURE contattare: Hyksos srl Via Calmessa 28 – 31010 Mareno di Piave (TV) Tel. 0438 499139 – Web: www.hyksositalia.it  Mail: info@hyksositalia.it Pec: hyksos@pec.it).

Chi è tenuto al Pagamento

L'imposta di soggiorno è dovuta dalle persone fisiche non residenti nel Comune di TROPEA che pernottano in una struttura ricettiva. Viene calcolata per persona e per pernottamento nel periodo tra il 01° Gennaio e il 31 Dicembre, per ogni giorno di pernottamento per i primi 15 giorni consecutivi.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • i minori fino al compimento del DODICESIMO anno di età;
  • i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
  • i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per il massimo di due persone per paziente;
  • i portatoti di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatore;
  • gli appartamenti alla Polizia stradale e locale, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all’arma dei carabinieri ed ogni altro corpo di polizia che pernottano per esigenze di servizio;
  • gli autisti ed accompagnatori di gruppi organizzati almeno da 25 persone, l’esenzione si estende per un massimo di due autisti e due accompagnatori;
  • gli Educational tour provvisti di tessera di riconoscimento – solo in occasione di eventi pubblici di natura turistica;
  • i dipendenti che soggiornano per lavoro presso strutture alberghiere e turistiche che insistono nel territorio comunale di Tropea;

L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articolo 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, contenete le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Come si paga l'Imposta di Soggiorno

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse (Art.6 Regolamento).

I gestorio della struttura versano l'imposta al Comune secondo le seguenti modalità:

  • pagamento con bonifico causale Tesorieria Comunale: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT 64 U 07601 03200 001073370783;
  • versamento su conto corrente postale nr. 12413886 intestato a Comune di Tropea servizio tesoreria.

Obblighi dei Gestori

I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Tropea sono tenuti:

  • ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno (art.7).
  • ad effettuare il versamento al Comune di Tropea dell’Imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
  • a dichiarare all’ente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via postale, a mano o telematicamente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.  I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare eventuali errori.

Normativa Comunale Imposta di Soggiorno

Accertamento e Controllo

Controllo e accertamento sull’imposta (art.8):

  1. Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’Imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.7.
  2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune.
  3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso d’inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell’imposta, il Comune potrà determinare l’imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l’ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.
  5. Le strutture non denunciate al SUAP e all’Ufficio Tassa di Soggiorno, ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative dedicate, potranno sanare in autotutela la propria posizione contabile versando una somma così determinata: n. posti letto denunciati e/o accertati X 180 X imposta tariffa giornaliera di categoria.

Rimborsi

Rimborsi (art.11):

  1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.
  2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi di cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
  3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Pagamento sanzioni

Sanzioni (art.9):

  1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473.
  2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrigazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n.472 del 1997.
  3. Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo non versato, così come previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689.
  4. Per le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 300,00 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.
  5. La violazione per ritardata dichiarazione di cui all’art. 7 comma 2, può essere sanata in autotutela attraverso il versamento, contestuale alla comunicazione, della sanzione di € 50.00 per ogni mese di ritardo.
  6. Per la violazione prevista dall’art. 3bis si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per ogni giorno di pubblicità effettuata senza l’esposizione del Codice Identificativo Comunale. Alle aziende che promuovono attività turistiche ricettive e assimilate in assenza dell’esposizione del CODICE IDENTIFICATIVO COMUNALE, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 per ogni giorno di pubblicità effettuato in violazione del presente regolamento.

Modulistica

Ultima modifica: giovedì, 24 aprile 2025

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