Cosa è l'Imposta di Soggiorno
L'imposta di soggiorno, è un tributo locale, dovuto dai soggetti che soggiornano (o pernottano) in una struttura ricettiva che sia Albergo/Hotel, Bed and Breakfast, Casa Vacanza, Appartamento Ammobiliato, Imbarcazioni in sosta nel Porto, Affittacamere, Residence, Camping, ecc.. che si trovano in un Comune in cui tale imposta è stata istituita.
Ai sensi dell’art.4 co.1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”
Il gettito derivante dall’imposta di soggiorno ai sensi “è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”
Il Comune di Tropea con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 20/08/2012 ed ss.mm.ii. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’Imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tropea. (Modificato con deliberazioni del Cosiglio Comunale n.65 del 27/10/2021 e n.44 del 31/07/2023)
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Chi è tenuto al Pagamento
L'imposta di soggiorno è dovuta dalle persone fisiche non residenti nel Comune di TROPEA che pernottano in una struttura ricettiva. Viene calcolata per persona e per pernottamento nel periodo tra il 01° Gennaio e il 31 Dicembre, per ogni giorno di pernottamento per i primi 15 giorni consecutivi.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i minori fino al compimento del DODICESIMO anno di età;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per il massimo di due persone per paziente;
- i portatoti di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatore;
- gli appartamenti alla Polizia stradale e locale, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all’arma dei carabinieri ed ogni altro corpo di polizia che pernottano per esigenze di servizio;
- gli autisti ed accompagnatori di gruppi organizzati almeno da 25 persone, l’esenzione si estende per un massimo di due autisti e due accompagnatori;
- gli Educational tour provvisti di tessera di riconoscimento – solo in occasione di eventi pubblici di natura turistica;
- i dipendenti che soggiornano per lavoro presso strutture alberghiere e turistiche che insistono nel territorio comunale di Tropea;
L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articolo 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, contenete le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
Come si paga l'Imposta di Soggiorno
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse (Art.6 Regolamento).
I gestorio della struttura versano l'imposta al Comune secondo le seguenti modalità:
- pagamento con bonifico causale Tesorieria Comunale: POSTE ITALIANE S.P.A. Codice IBAN: IT 64 U 07601 03200 001073370783;
- versamento su conto corrente postale nr. 12413886 intestato a Comune di Tropea servizio tesoreria.
Obblighi dei Gestori
I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Tropea sono tenuti:
- ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno (art.7).
- ad effettuare il versamento al Comune di Tropea dell’Imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
- a dichiarare all’ente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via postale, a mano o telematicamente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare eventuali errori.
Accertamento e Controllo
Controllo e accertamento sull’imposta (art.8):
- Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’Imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.7.
- Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune.
- Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso d’inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell’imposta, il Comune potrà determinare l’imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l’ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.
- Le strutture non denunciate al SUAP e all’Ufficio Tassa di Soggiorno, ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative dedicate, potranno sanare in autotutela la propria posizione contabile versando una somma così determinata: n. posti letto denunciati e/o accertati X 180 X imposta tariffa giornaliera di categoria.
Modulistica