I rifiuti domestici devono essere conferiti in appositi sacchetti - rigorosamente trasparenti e chiusi - da depositarsi accanto al portone di accesso allo stabile condominiale ovvero alla singola utenza (domestica o commerciale), nel rispetto, quanto alle utenze domestiche, del seguente calendario e modalità:
Lunedì: frazione organica in sacco biocompostabile; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fucsia;
Martedì: carta e plastica in sacco trasparente;
Mercoledì: vetro in sacco trasparente; frazione organica in sacco biocompostabile; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fucsia; rifiuti ingombranti previa prenotazione del ritiro;
Giovedì: frazione indifferenziata in sacco trasparente; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fucsia;
Venerdì: carta e plastica in sacco trasparente;
Sabato: frazione organica in sacco biocompostabile; pannoloni, pannolini e lettiere in sacco fucsia.
Per i rifiuti ingombranti e RAE nonchè, limitatamente alle utenze commerciali, per l’olio esausto, occorrerà contattare preventivamente la ditta incaricata del servizio.
Il conferimento dovrà avvenire dalle ore 21:00, del giorno precedente alla raccolta, alle successive ore 06:00.
Su tutto il territorio comunale è vietato conferire rifiuti di qualsiasi genere utilizzando sacchi neri ovvero di altre colorazioni e/o materiali che impediscono la comprensione del contenuto.
Sull’intero territorio comunale è vietato abbandonare residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
Sull’intero territorio comunale è vietato, inoltre, abbandonare macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
AVVERTE
Che ai trasgressori della presente ordinanza, ossia a coloro che utilizzano sacchi neri ovvero depositano rifiuti in modo difforme rispetto alle statuizioni della presente ordinanza, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento/00) ad € 3.000,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 255 D.Lgs. 152/2006. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 600,00 (seicento/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.
Nel caso in cui la violazione venga commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare, come sopra determinata, è aumentata di 1/2.
Nel caso in cui la violazione venga commessa dal titolare di un locale pubblico - ovvero da un suo collaboratore - avente ad oggetto l’esercizio, in via prevalente, dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica, in caso di reiterazione, la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a giorni 3 (tre).