PREVENZIONE INCENDI E SALVAGUARDIA DECORO URBANO

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06/07/2022

PREVENZIONE INCENDI E SALVAGUARDIA DECORO URBANO, ordinanza sindacale per la manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati nelle zone residenziali e nei centri abitati e pulizia fossi, scarpate e siepi sporgenti su strade ed aree pubbliche

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;

ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc... dismesse;

agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;

ai proprietari di immobili;

ai responsabili dei cantieri edili;

ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;

ai proprietari di aree verdi in genere;

ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;

le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;

di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e private incolumità;

di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici-griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;

di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;

nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innesco d’incendio, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

 

Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e mantenuti sino al 30 settembre, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all’assistenza della Forza Pubblica;

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l’inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00.

Nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 169,00 ad Euro 680,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada.

Per il testo completo, clicca QUI

 

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